
Consenso dell’interessato e trattamento lecito
Consenso dell’interessato e trattamento lecito
Consenso come unica base giuridica che legittima il trattamento dei dati?
Nei precedenti articoli, abbiamo parlato di consenso e di informativa. Oggi affrontiamo il tema del consenso dell’interessato, ma solo in parte. Probabilmente molti di noi pensano che non dando il consenso non sia legittimo l’uso dei nostri dati. Ma è sempre vero questo? O meglio:
Il consenso è l’unica base giuridica che legittima il trattamento lecito dei dati personali?
Se non è così, in quali altri modi si configura un trattamento lecito di dati personali? La risposta la troviamo nel GDPR all’art. 6.
Art. 6 del GDPR e principio di liceità
In base a questo articolo, il trattamento dei dati è lecito:
- quando è subordinato al consenso dato dall’interessato. In questo caso il titolare del trattamento deve documentare il consenso dell’interessato per dimostrare che sia un consenso informato, esplicito e consapevole;
- quando è necessario.
I casi nei quali il trattamento è necessario e quindi non è richiesto il consenso dell’interessato sono:
- quando debbano essere perseguite finalità legittime. Se ad esempio si deve dare esecuzione ad un contratto. In questo caso è però richiesto che venga fornita la quantità minima di dati necessaria a svolgere il servizio;
- quando il trattamento debba essere eseguito come obbligo di legge. Ad esempio, una banca che per legge debba profilarci per offrirci prodotti che siano in linea con il nostro profilo;
- quando c’è un interesse pubblico;
- quando il titolare del trattamento dei dati debba perseguire un suo legittimo interesse. Sempre ovviamente che i diritti e le libertà dell’interessato non prevalgano sul legittimo interesse del titolare. Un esempio è quello del datore di lavoro che deve trattare i dati dei suoi dipendenti per raggiungere meglio degli obiettivi di produttività.
Trattamento di dati personali non sensibili. Consenso si o consenso no?
Per finire, rispondiamo ad un’ultima domanda.
Ma se il trattamento dei dati non è necessario ma riguarda dati personali non sensibili, quindi di diritto comune, è necessario il consenso? A questa domanda c’è chi risponde di si e che di no. Il GDPR su questo punto purtroppo non si è espresso chiaramente.